Art. 3

LEGGE 12 marzo 1968, n. 291

In vigore dal 19 apr 1968
Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile può assumere, per le esigenze dei programmi previsti dall' della legge 5 maggio 1956, n. 524 e dalla presente legge, impegni di spesa per somme eccedenti lo stanziamento di ciascun esercizio, purchè tali impegni non superino, nel totale, lo stanziamento complessivo ed i relativi pagamenti siano ripartiti negli esercizi finanziari entro i limiti degli stanziamenti rispettivi.
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