Art. 2
LEGGE 12 marzo 1968, n. 291
In vigore dal 2 giu 1976
I progetti relativi ai lavori di completamento degli aeroporti civili di cui al precedente , sono sottoposti al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici nonchè del Consiglio superiore dell'aviazione civile.
Le espropriazioni riguardanti detti lavori devono essere iniziate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e i lavori stessi devono essere ultimati entro sei anni. (1)
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