Art. 3
LEGGE 12 marzo 1968, n. 286
In vigore dal 19 apr 1968
Nel primo anno di applicazione della presente legge, per le promozioni alla qualifica superiore del personale inquadrato nei ruoli del predetto ispettorato si prescinde dalla applicazione dei termini fissati dall'articolo 166 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 12 marzo 1968
SARAGAT
MORO - SCALFARO TREMELLONI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
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