Art. 2

LEGGE 12 marzo 1968, n. 286

In vigore dal 19 apr 1968
Gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento che abbiano il requisito di un anno minimo di servizio presso l'ex direzione generale dell'aviazione civile ed organi periferici, alla data di entrata in vigore della legge n. 141 del 30 gennaio 1963, e che siano tuttora in servizio presso l'ispettorato generale dell'aviazione civile ed organi periferici, vengono trasferiti nei ruoli organici dell'ispettorato generale dell'aviazione civile mediante concorso per titoli ed esame speciale così come previsto per gli ufficiali della riserva ed in ausiliaria provenienti dal S.P.E. (Servizio permanente effettivo) e per il personale civile dei ruoli aggiunti.
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LEGGE 12 marzo 1968, n. 286 (Art. 2 Trasferimento nei ruoli dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile dei militari dell'aeronautica militare e del personale civile di ruolo del Ministero della difesa e di altre amministrazioni statali in servizio presso lo stesso ispettorato generale e sistemazione degli ufficiali di complemento e della riserva di complemento in servizio presso l'Ispettorato generale dell'aviazione civile) — Testo vigente | Portale Normativo