Art. 4

LEGGE 12 marzo 1968, n. 233

In vigore dal 29 mar 1968
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge all'INAM e alle casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano si provvede: con un contributo a carico dei lavoratori emigrati o frontalieri, da corrispondersi in quote mensili di lire 1.250 per un familiare a carico, di lire 2.100 per due o tre familiari, di lire 2.500 per quattro o più familiari e di lire 1.000 per l'assicurazione propria del lavoratore frontaliero; con un contributo straordinario a carico dello Stato, sino alla concorrenza della misura massima complessiva di lire 3.600 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il contributo dello Stato di cui al precedente comma è ripartito tra l'INAM e le casse provinciali di Trento e Bolzano, in relazione alla spesa da tali enti sostenuta, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quelli per gli esteri e per il tesoro. All'onere derivante dal contributo a carico dello Stato di cui al primo comma del presente articolo si provvede, quanto a lire 2.500 milioni, con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968 e, quanto a lire 1.100 milioni, con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 5381 del medesimo stato di previsione. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
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