Art. 3
LEGGE 12 marzo 1968, n. 233
In vigore dal 29 mar 1968
La domanda di assicurazione deve essere presentata dai lavoratori interessati alla sede provinciale dello INAM nella cui circoscrizione risiedono i beneficiari dell'assistenza, o alle casse mutue provinciali di Trento e Bolzano, nel caso che i beneficiari risiedano in tali province, entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge o entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione. Essa deve essere corredata dello stato di famiglia del lavoratore e di una dichiarazione del datore di lavoro presso il quale il lavoratore medesimo è occupato o, in mancanza di questa, di un certificato dell'autorità consolare italiana competente, attestante l'occupazione in Svizzera.
La dichiarazione o il certificato di cui al comma precedente ha validità di mesi 6 dalla data del rilascio.
Le variazioni che intervengono nella composizione del nucleo familiare già assicurato nel corso dell'anno debbono essere notificate all'ente assicuratore entro 30 giorni dall'evento che le ha determinate.
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