Art. 3
LEGGE 6 marzo 1968, n. 192
In vigore dal 7 apr 1968
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede:
a) quanto a lire 21 miliardi, per l'anno finanziario 1966, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, con riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, destinato a far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso;
b) quanto a lire 42 miliardi, per ciascuno degli anni finanziari 1967 e 1968, con corrispondenti riduzioni del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 6 marzo 1968
SARAGAT
MORO - COLOMBO - PIERACCINI
Visto, il Guardasigilli: REALE
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