Art. 1

LEGGE 6 marzo 1968, n. 192

In vigore dal 7 apr 1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: La commisurazione del contributo a titolo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 38 dello statuto della Regione siciliana, stabilita con l' della legge 27 giugno 1962, n. 886, nell'80 per cento del gettito delle imposte di fabbricazione riscosse nella regione stessa in ciascun anno finanziario, è prorogata per l'ulteriore periodo 1 luglio 1966-31 dicembre 1971.
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