Art. 2

LEGGE 1 marzo 1968, n. 189

In vigore dal 7 apr 1968
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 10 milioni annui, si provvede per gli anni finanziari 1967 e 1968 con riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, destinato a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 1 marzo 1968 SARAGAT MORO - RESTIVO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
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LEGGE 1 marzo 1968, n. 189 (Art. 2 Aumento dell'indennita' spettante ai commissari, ai commissari aggiunti ed agli assessori addetti ai Commissariati per la liquidazione degli usi civici) — Testo vigente | Portale Normativo