Art. 2
LEGGE 1 marzo 1968, n. 189
In vigore dal 7 apr 1968
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 10 milioni annui, si provvede per gli anni finanziari 1967 e 1968 con riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, destinato a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 1 marzo 1968
SARAGAT
MORO - RESTIVO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
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