Art. 1
LEGGE 1 marzo 1968, n. 189
In vigore dal 7 apr 1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
L'indennità prevista dall'articolo 38 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, per i commissari, per i commissari aggiunti nominati ai sensi dell' della legge 10 luglio 1930, n. 1078, e per gli assessori addetti ai Commissariati per la liquidazione degli usi civici è fissata, rispettivamente, in lire 1.300, lire 1.100 e lire 650 giornaliere lorde, a decorrere dal 1 gennaio 1967.
Storico versioni
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