Art. 1

LEGGE 1 marzo 1968, n. 189

In vigore dal 7 apr 1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: L'indennità prevista dall'articolo 38 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, per i commissari, per i commissari aggiunti nominati ai sensi dell' della legge 10 luglio 1930, n. 1078, e per gli assessori addetti ai Commissariati per la liquidazione degli usi civici è fissata, rispettivamente, in lire 1.300, lire 1.100 e lire 650 giornaliere lorde, a decorrere dal 1 gennaio 1967.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1968-03-01;189#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo