Art. 1

LEGGE 1 marzo 1968, n. 188

In vigore dal 7 apr 1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 dell'articolo 9 della legge 15 settembre 1964, n. 756, si applicano anche ai rapporti di colonia parziaria con clausola miglioratizia e di colonia migliorataria, a struttura associativa o non e comunque denominati, che non ricadono sotto la disciplina di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 327, e successive integrazioni e modificazioni. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 10 marzo 1968 SARAGAT MORO - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: REALE
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LEGGE 1 marzo 1968, n. 188 (Art. 1 Interpretazione autentica dell'articolo 9 della legge 15 settembre 1964, n. 756, concernente norme in materia di contratti agrari.) — Testo vigente | Portale Normativo