Art. 1
LEGGE 1 marzo 1968, n. 188
In vigore dal 7 apr 1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 dell'articolo 9 della legge 15 settembre 1964, n. 756, si applicano anche ai rapporti di colonia parziaria con clausola miglioratizia e di colonia migliorataria, a struttura associativa o non e comunque denominati, che non ricadono sotto la disciplina di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 327, e successive integrazioni e modificazioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 10 marzo 1968
SARAGAT
MORO - RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
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