Art. 5
LEGGE 1 marzo 1968, n. 172
In vigore dal 6 apr 1968
Alla data di inizio del funzionamento della sezione distaccata della Corte di appello di Napoli con sede in Salerno, gli affari civili e penali pendenti davanti alla Corte di appello di Napoli ed alla Corte di appello di Potenza ed ora appartenenti per ragioni di territorio, ai sensi degli articoli precedenti, alla competenza della sezione distaccata di Corte di appello di Napoli con sede in Salerno, sono devoluti d'ufficio alla cognizione di questa sezione distaccata.
La disposizione non si applica alle cause civili nella quale si è avuta la rimessione al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali nei quali è stato notificato il decreto di citazione e agli affari di volontaria giurisdizione che sono già in corso alla data di cui all'articolo precedente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 1 marzo 1968
SARAGAT
MORO - REALE - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
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