Art. 4

LEGGE 1 marzo 1968, n. 172

In vigore dal 6 apr 1968
Il Governo è autorizzato a stabilire, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la data di inizio del funzionamento della sezione distaccata di Corte d'appello e della Corte di assise di appello di Salerno.
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