Art. 4
LEGGE 1 marzo 1968, n. 172
In vigore dal 6 apr 1968
Il Governo è autorizzato a stabilire, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la data di inizio del funzionamento della sezione distaccata di Corte d'appello e della Corte di assise di appello di Salerno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1968-03-01;172#art-4