Art. 128
LEGGE 29 febbraio 1968, n. 81
In vigore dal 15 mar 1968
I residui risultanti al 1 gennaio 1968 sui capitoli aggiunti ai diversi stati di previsione della spesa per l'anno finanziario 1968 soppressi in seguito alla istituzione di capitoli di competenza, aventi lo stesso oggetto, si intendono trasferiti a questi ultimi capitoli. I titoli di pagamento già emessi sugli stessi capitoli aggiunti si intendono tratti a carico dei corrispondenti capitoli di nuova istituzione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 29 febbraio 1968
SARAGAT
MORO - PIERACCINI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
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