Art. 124
LEGGE 29 febbraio 1968, n. 81
In vigore dal 15 mar 1968
Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere per l'anno finanziario 1968, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1968-02-29;81#art-124