Art. 124

LEGGE 29 febbraio 1968, n. 81

In vigore dal 15 mar 1968
Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere per l'anno finanziario 1968, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione.
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