Art. 3
LEGGE 22 febbraio 1968, n. 115
In vigore dal 22 mar 1968
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con corrispondente riduzione dei fondi iscritti al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni 1967 e 1968, riguardanti il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 22 febbraio 1968
SARAGAT
MORO - COLOMBO - TAVIANI - PIERACCINI - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1968-02-22;115#art-3