Art. 1

LEGGE 22 febbraio 1968, n. 115

In vigore dal 27 lug 1996
Il fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma dell' della legge 2 marzo 1963, n. 265, per l'applicazione dell' del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle imprese danneggiate da pubbliche calamità è elevato da lire 10.300 milioni a lire 11.000 milioni. (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Il limite di spesa di lire 4.900 milioni, previsto dal primo comma dell'articolo 6 della legge 6 aprile 1965, n. 351, per l'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1952, n. 50, è elevato a lire 6.050 milioni. (1) Il limite di spesa di lire 2.330 milioni, previsto dal terzo comma dell' della legge 2 marzo 1963, n. 265, per la concessione delle provvidenze contemplate nell'articolo 7-bis del citato decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, è elevato a lire 2.730 milioni. (2)(3)(6) La maggiore spesa prevista dal primo comma del presente articolo sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1968; quella di cui al secondo comma nello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero, in ragione di lire 1 miliardo per l'anno finanziario 1967 e di lire 150 milioni per l'anno 1968; e la spesa prevista dal terzo comma in quello del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in ragione di lire 250 milioni per l'anno 1967 e di lire 150 milioni per l'anno 1968.
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