Art. 2

LEGGE 22 febbraio 1968, n. 101

In vigore dal 6 set 1980
La misura del contributo nelle spese funerarie per il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza deceduto in attività di servizio, previsto dall'articolo 286 del vigente regolamento del Corpo, modificato con decreto legislativo 16 febbraio 1948, n. 134, viene elevata a lire 30.000. Il contributo di cui al primo comma del presente articolo è corrisposto anche alle stesse condizioni in caso di decesso dei funzionari di pubblica sicurezza, delle ispettrici, delle assistenti di polizia e degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 febbraio 1968 SARAGAT MORO - TAVIANI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
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