Art. 1

LEGGE 22 febbraio 1968, n. 101

In vigore dal 28 dic 1975
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Le elargizioni previste dall'articolo 14 del regio decreto 13 marzo 1921, n. 261, modificato con la legge 22 gennaio 1942, n. 181 e col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 luglio 1947, n. 836, ratificato con modifiche dalla legge 10 febbraio 1953, n. 116, a favore delle famiglie dei funzionari di pubblica sicurezza, degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa delle forze armate di polizia vengono elevate alla misura unica di lire 2.000.000. (1) La disposizione di cui al primo comma del presente articolo si applica anche a favore delle famiglie delle ispettrici e delle assistenti di polizia.
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