Art. 2

In vigore dal 20 apr 1968
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 3 della Convenzione stessa. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 13 febbraio 1968 SARAGAT MORO - FANFANI - PRETI Visto, il Guardasigilli: REALE
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urn:nir:stato:legge:1968-02-13;301#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia ed il Libano per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dalla navigazione marittima ed aerea conclusa a Beirut il 9 giugno 1966. — Testo vigente | Portale Normativo