Art. 1

In vigore dal 20 apr 1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia ed il Libano per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dalla navigazione marittima ed aerea, conclusa a Beirut il 9 giugno 1966.
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urn:nir:stato:legge:1968-02-13;301#art-1

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