Art. 58

LEGGE 12 febbraio 1968, n. 132

In vigore dal 27 mar 1968
Finanziamento per le costruzioni ed attrezzature ospedaliere Fino a quando non saranno istituite le Regioni a statuto ordinario, il Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per la sanità, sulla base delle previsioni contenute nel piano nazionale ospedaliero e nel piano regionale ospedaliero, concede agli enti ospedalieri i contributi previsti dalla legge 3 agosto 1949, numero 589, e dalla legge 30 maggio 1965, n. 574, nei limiti da questa stabiliti.
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LEGGE 12 febbraio 1968, n. 132 (Art. 58 Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera.) — Testo vigente | Portale Normativo