Art. 57

LEGGE 12 febbraio 1968, n. 132

In vigore dal 27 mar 1968
Gestione finanziaria delle attività diverse da quella ospedaliera Per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della presente legge e la nomina del commissario per la provvisoria gestione di cui al comma sesto dell'articolo 5, gli enti pubblici contemplati nel secondo comma dell' devono tenere una distinta gestione per le attività diverse da quelle ospedaliere, alla quale non possono essere destinati i mezzi finanziari previsti nel titolo V della presente legge.
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