Art. 2

LEGGE 31 gennaio 1968, n. 41

In vigore dal 28 feb 1968
In aggiunta al rimborso delle spese di viaggio per lavoro espletato fuori residenza è dovuta ai delegati tecnici, agli istruttori ed ai periti, in sostituzione dell'aumento previsto dal secondo comma dell'articolo 5 del regio decreto 15 novembre 1925, n. 2180, l'indennità supplementare di cui alla legge 6 marzo 1958, n. 176. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 31 gennaio 1968 SARAGAT MORO - RESTIVO - TAVIANI - COLOMBO - PRETI Visto, il Guardasigilli: REALE
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