Art. 1

LEGGE 31 gennaio 1968, n. 41

In vigore dal 28 feb 1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Le competenze per vocazione e le indennità di soggiorno dovute a norma degli articoli 3 e 5 del regolamento approvato con regio decreto 15 novembre 1925, n. 2180, ai delegati tecnici, agli istruttori ed ai periti incaricati delle operazioni di riordinamento degli usi civici, successivamente elevate con la legge 15 dicembre 1949, n. 1050, sono fissate rispettivamente in lire 1.000 e in lire 3.000. Le indennità di soggiorno, di cui al precedente comma, sono corrisposte quando il luogo in cui è compiuta la missione dista da quello di residenza degli incaricati almeno otto chilometri e sono ridotte di un terzo quando il servizio prestato fuori residenza ha la durata inferiore alle otto ore.
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