Art. 4

LEGGE 23 gennaio 1968, n. 29

In vigore dal 25 feb 1968
Le norme di cui all' saranno emanate ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione, mediante decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti e l'aviazione civile, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il commercio con l'estero, per la marina mercantile, per il turismo e lo spettacolo, e per le poste e le telecomunicazioni, sentito il parere del Consiglio di Stato, ed udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell' della legge 1 febbraio 1965, n. 13. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 gennaio 1968 SARAGAT MORO - PRETI - COLOMBO - REALE - TOLLOY Visto, il Guardasigilli: REALE
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LEGGE 23 gennaio 1968, n. 29 (Art. 4 Concessione di delega legislativa per la modifica e l'aggiornamento) — Testo vigente | Portale Normativo