Art. 1
In vigore dal 25 feb 1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme, aventi valore di legge, per l'aggiornamento e la modifica delle disposizioni legislative in materia doganale, comprese quelle relative a singoli prelievi, tributi, contributi e diritti riscossi dalle dogane in forza di legge.
La delega non comprende la materia relativa ai corrispettivi per servizi doganali straordinari e al diritto per analisi d'urgenza eseguite dai laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette.
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Prourn:nir:stato:legge:1968-01-23;29#art-1