Art. 2
In vigore dal 31 gen 1968
Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità al paragrafo 4 del Protocollo stesso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 12 dicembre 1967
SARAGAT
MORO - FANFANI - PRETI - COLOMBO - RESTIVO - ANDREOTTI - TOLLOY
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1967-12-12;1305#art-2