Art. 1
In vigore dal 31 gen 1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo adottato a Ginevra l'8 febbraio 1965 che modifica, con l'inserzione di una Parte IV relativa al commercio e allo sviluppo, l'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) firmato a Ginevra il 30 ottobre 1947.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1967-12-12;1305#art-1