Art. 9

LEGGE 2 dicembre 1967, n. 1213

In vigore dal 7 gen 1968
Salvo quanto disposto dagli articoli precedenti e dalle leggi 1 giugno 1942, n. 901; 30 novembre 1942, numero 1545; 3 gennaio 1951, n. 41;- 2 aprile 1951, n. 291 e 2 agosto 1952, n. 1085; 2 agosto 1957, n. 699; 4 giugno 1962, n. 585 e 6 luglio 1964, n. 620; dal decreto legislativo luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 335 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 settembre 1946, n. 112; dall' del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, e successive modificazioni, dall'articolo 41 della legge 24 maggio 1952, n. 610, dall'articolo 13 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, e dall' della legge 16 gennaio 1967, n. 3, gli insegnanti elementari, i direttori didattici e gli ispettori scolastici non possono essere utilizzati per compiti diversi da quelli d'istituto. I comandi attualmente esistenti, fatta eccezione per quelli presso i sindacati, che non rientrano nelle categorie previste dalla presente legge vengono a cessare a decorrere dall'anno scolastico 1967-68, non appena siano conclusi gli adempimenti previsti dalla legge stessa. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione delle norme contenute negli articoli 52 e 53 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214 e negli articoli 43 e seguenti del regolamento di procedura del 13 agosto 1933, n. 1038. Sono abrogate tutte le norme in contrasto o incompatibili con quelle contenute nella presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 2 dicembre 1967 SARAGAT MORO - GUI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
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