Art. 6

LEGGE 2 dicembre 1967, n. 1213

In vigore dal 7 gen 1968
L'assegnazione prevista nei precedenti articoli ha la durata di un quinquennio, salvo rinuncia degli interessati, e può essere rinnovata. Essa non può essere disposta senza il consenso dell'interessato. Il posto e la sede dell'insegnante assegnato alle funzioni indicate nei precedenti articoli sono considerati vacanti ad ogni effetto. Il servizio prestato a norma degli articoli anzidetti è riconosciuto, a tutti gli effetti, come servizio effettivo di istituto nelle scuole elementari. L'insegnante che cessa dalla assegnazione dopo almeno un quinquennio, previa presentazione di domanda entro il termine previsto per i trasferimenti magistrali, ottiene l'assegnazione della sede prima che venga disposto qualsiasi movimento magistrale; egli ha diritto di ottenere una delle sedi vacanti e disponibili, o nel plesso scolastico, o nel comune nel quale era titolare, o in altri comuni della provincia diversi dal capoluogo, a sua richiesta. L'insegnante che si trova nelle condizioni anzidette ha diritto di fruire della precedenza per il comune nel quale era titolare, qualora non vi siano sedi vacanti e disponibili all'atto del rientro, per un periodo di tanti anni quanti sono stati quelli dell'assegnazione indicata nel primo comma. Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche all'insegnante che cessi prima del termine di un quinquennio dall'anzidetta assegnazione, per cause a lui non imputabili. Nei casi diversi, l'insegnante è destinato ad una delle sedi vacanti e disponibili dopo il movimento magistrale. Per i direttori didattici per i quali è stata disposta l'assegnazione prevista dall', valgono in quanto applicabili, le norme del presente articolo.
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