Art. 1
LEGGE 2 dicembre 1967, n. 1213
In vigore dal 7 gen 1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Gli insegnanti elementari, i direttori didattici e gli ispettori scolastici, dopo almeno quattro anni di servizio in ruolo, possono essere assegnati ad attività parascolastiche compatibili con la dignità della funzione di istituto, nei limiti numerici e con l'osservanza delle norme di cui alla presente legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1967-12-02;1213#art-1