Art. 1

LEGGE 2 dicembre 1967, n. 1213

In vigore dal 7 gen 1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Gli insegnanti elementari, i direttori didattici e gli ispettori scolastici, dopo almeno quattro anni di servizio in ruolo, possono essere assegnati ad attività parascolastiche compatibili con la dignità della funzione di istituto, nei limiti numerici e con l'osservanza delle norme di cui alla presente legge.
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