Art. 2

LEGGE 31 ottobre 1967, n. 1085

In vigore dal 15 lug 1998
Fino a quando non saranno riorganizzati i ruoli organici del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile è utilizzato, per l'espletamento dei compiti della Direzione generale del coordinamento e degli affari generali, personale delle altre due Direzioni generali, nonchè dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. Tutto il personale conserva lo stato giuridico e il trattamento economico delle amministrazioni di provenienza. In corrispondenza alla istituzione di un posto di direttore generale per la Direzione generale di cui al primo comma del precedente articolo e all'aumento di un posto di direttore centrale dei ruoli della Direzione generale dell'aviazione civile, la pianta organica della qualifica di direttore centrale di prima classe della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è ridotta di due unità. Il direttore generale del coordinamento e degli affari generali fa parte dei Consigli di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e della Direzione generale dell'aviazione civile.
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LEGGE 31 ottobre 1967, n. 1085 (Art. 2 Norme sull'ordinamento del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.) — Testo vigente | Portale Normativo