Art. 1
LEGGE 31 ottobre 1967, n. 1085
In vigore dal 15 lug 1998
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile è istituita una Direzione generale per il coordinamento tra i settori delle ferrovie dello Stato, della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e dell'aviazione civile. Tale Direzione è denominata: "Direzione generale del coordinamento e degli affari generali".
L'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e l'Ispettorato generale dell'aviazione civile assumono la denominazione, rispettivamente, di Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e di Direzione generale dell'aviazione civile.
Gli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione assumono la denominazione di Direzioni compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
Le due sezioni distaccate di Perugia e di Potenza di detto Ispettorato generale, previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, assumono la denominazione, rispettivamente, di Direzioni compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per l'Umbria e la Basilicata.
Alle dipendenze e nell'ambito delle Direzioni compartimentali operano gli uffici provinciali già istituiti in via temporanea, ai sensi del citato articolo 8.
In seno alla Direzione generale dell'aviazione civile è istituito il Servizio della navigazione aerea al quale è preposto un direttore centrale.
Il numero dei direttori centrali di cui alla tabella I annessa al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567, è elevato da 3 a 4.
Storico versioni
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