Art. 3

LEGGE 17 ottobre 1967, n. 974

In vigore dal 21 nov 1967
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato per l'anno finanziario 1967 in lire 30 milioni si provvederà mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 2903 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 17 ottobre 1967 SARAGAT MORO - TAVIANI - PRETI - COLOMBO - TREMELLONI Visto, U Guardasigilli: REALE
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