Art. 2

LEGGE 17 ottobre 1967, n. 974

In vigore dal 28 mar 1974
Le disposizioni del precedente articolo si applicano, a domanda da parte degli aventi diritto, per tutti gli eventi verificatisi dopo la cessazione della guerra 1940-1945 e hanno effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per i congiunti dei militari di leva caduti per causa di servizio, ferma restando la decorrenza di cui al comma precedente, la presente legge si applica per tutti gli eventi già verificatisi.
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LEGGE 17 ottobre 1967, n. 974 (Art. 2 Trattamento pensionistico dei congiunti dei militari o dei dipendenti civili dello Stato vittime di azioni terroristiche o criminose e dei congiunti dei caduti per cause di servizio.) — Testo vigente | Portale Normativo