Art. 3

LEGGE 9 ottobre 1967, n. 943

In vigore dal 10 nov 1967
È abrogata ogni disposizione incompatibile con la presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 ottobre 1967 SARAGAT MORO - TREMELLONI - REALE - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
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