Art. 2

LEGGE 9 ottobre 1967, n. 943

In vigore dal 3 lug 1971
Le promozioni alle qualifiche di sostituto procuratore militare o giudice istruttore di seconda classe e di sostituto procuratore militare o giudice istruttore di prima classe decorrono, a tutti gli effetti, dalla data di compimento del periodo minimo di permanenza di due anni nella qualifica rispettivamente inferiore, ai sensi del primo comma dell'articolo 14 del regio decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, convertito nella legge 18 giugno 1931, n. 919. Le promozioni alla qualifica di vice procuratore militare o giudice relatore decorrono, a tutti gli effetti, dalla data del decreto ministeriale di approvazione della graduatoria dell'esame di idoneità all'avanzamento previsto dal secondo comma del citato articolo 14 del regio decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, convertito nella legge 18 giugno 1931, n. 919, ma non prima che siano compiuti due anni di permanenza nella qualifica inferiore. L'esame richiamato nel comma precedente si effettua, ove occorra, ogni anno. L'ultimo comma dell'articolo 14 del regio decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, convertito nella legge 18 giugno 1931, n. 919, è abrogato nella parte che si riferisce ai magistrati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1967-10-09;943#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo