Art. 4

LEGGE 14 agosto 1967, n. 800

In vigore dal 1 ott 1967
Coordinamento fra le attività liriche e musicali e quelle radiotelevisive Al Comitato permanente previsto dall' della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è demandato il compito di determinare le direttive generali in materia di coordinamento delle attività liriche e musicali con quella radiofonica e televisiva, assicurando, nel quadro delle predette direttive, l'intervento dei Ministeri competenti. L'attuazione di tali direttive è affidata ad una Commissione esecutiva formata da tre rappresentanti della RAI-Radiotelevisione italiana, da due componenti la Commissione centrale per la musica designati dalla stessa fra quelli di cui alle lettere da g) a v) dell' e dal direttore generale dello spettacolo.
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LEGGE 14 agosto 1967, n. 800 (Art. 4 Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali.) — Testo vigente | Portale Normativo