Art. 1

LEGGE 14 agosto 1967, n. 800

In vigore dal 1 ott 1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Presupposti e finalità della legge Lo Stato considera l'attività lirica e concertistica di rilevante interesse generale, in quanto intesa a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettività nazionale. Per la tutela e lo sviluppo di tali attività lo Stato interviene con idonee provvidenze.
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LEGGE 14 agosto 1967, n. 800 (Art. 1 Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali.) — Testo vigente | Portale Normativo