Art. 1
LEGGE 14 agosto 1967, n. 800
In vigore dal 1 ott 1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Presupposti e finalità della legge
Lo Stato considera l'attività lirica e concertistica di rilevante interesse generale, in quanto intesa a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettività nazionale.
Per la tutela e lo sviluppo di tali attività lo Stato interviene con idonee provvidenze.
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