Art. 19

LEGGE 14 agosto 1967, n. 800

In vigore dal 1 ott 1967
Rappresentazioni a prezzi ridotti Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate devono programmare per gli studenti ed i lavoratori almeno il 20 per cento delle rappresentazioni e delle esecuzioni a prezzi ridotti, anche sotto forma di abbonamenti a condizioni agevolate, o di riserva di una parte dei posti in ciascuna manifestazione.
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LEGGE 14 agosto 1967, n. 800 (Art. 19 Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali.) — Testo vigente | Portale Normativo