Art. 16

LEGGE 14 agosto 1967, n. 800

In vigore dal 1 ott 1967
Entrate degli enti Le entrate degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate sono costituite da: a) contributi dello Stato, della Regione e degli enti locali; b) contributi di enti, associazioni e privati; c) proventi patrimoniali e di gestione; d) entrate eventuali. I contributi assegnati dallo Stato, dagli enti locali e dagli enti pubblici non concorrono a formare il reddito mobiliare degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate.
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