Art. 2

In vigore dal 19 set 1967
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo aggiuntivo e al Protocollo di cui al precedente articolo, a de correre dalla loro entrata in vigore, in conformità all'articolo 12 dell'Accordo stesso. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data ad Antagnod, addì 9 agosto 1967 SARAGAT MORO - FANFANI - PRETI Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1967-08-09;766#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione del 29 ottobre 1958 tra l'Italia e la Francia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo, concluso a Parigi il 6 dicembre 1965. — Testo vigente | Portale Normativo