Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 19 set 1967
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo aggiuntivo e al Protocollo di cui al precedente articolo, a de correre dalla loro entrata in vigore, in conformità all'articolo 12 dell'Accordo stesso. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data ad Antagnod, addì 9 agosto 1967 SARAGAT MORO - FANFANI - PRETI Visto, il Guardasigilli: REALE
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