Art. 9

LEGGE 6 agosto 1967, n. 765

In vigore dal 1 set 1967
L'articolo 30 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, è sostituito dal seguente: "Il piano regolatore generale, agli effetti del primo comma dell', ed i piani particolareggiati previsti dall' sono corredati da una relazione di previsione di massima delle spese occorrenti per la acquisizione delle aree e per le sistemazioni generali necessarie per l'attuazione del piano".
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