Art. 68

LEGGE 27 luglio 1967, n. 658

In vigore dal 1 set 1967
I trattamenti minimi ed il massimale pensionistico L'importo annuo della pensione, al netto delle maggiorazioni per i familiari a carico, non può essere inferiore ai trattamenti minimi stabiliti per i titolari di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. In nessun caso l'importo annuo della pensione può superare il 90 per cento della media delle retribuzioni previste dal precedente . La pensione d'invalidità e quella di vecchiaia non possono essere comunque inferiori ai quindici quarantesimi della media annua delle retribuzioni previste dal primo comma del precedente . L'importo della pensione, al netto delle maggiorazioni per familiari a carico, non può essere altresì inferiore al trattamento che sarebbe spettato all'iscritto applicando le norme e le retribuzioni vigenti anteriormente al 31 dicembre 1964, maggiorato del 20 per cento. Ai fini della determinazione della misura e delle condizioni per il conseguimento dei trattamenti minimi di pensione di cui al primo comma, si applicano le norme della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
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