Art. 66
LEGGE 27 luglio 1967, n. 658
In vigore dal 1 apr 1973
Retribuzione pensionabile
Le retribuzioni da prendere a base per la formazione della media di cui al successivo sono quelle in atto alla data di cessazione del rapporto di lavoro del pensionando, per gli iscritti aventi grado ed anzianità di servizio pari a quelli acquisiti dal pensionando medesimo, nel triennio indicato nel citato articolo, e sono definite dai commi seguenti.
Per il personale amministrativo:
a) stipendio e complemento stipendio ed aumenti periodici per anzianità, indennità di contingenza, indennità di grado, indennità sostitutiva della mensa, indennità sostitutiva compensi lavoro straordinario per i funzionari, soprassoldo autisti e motoscafisti, eventuali assegni ad personam purchè derivanti da accordi nazionali o aziendali;
b) tredicesima mensilità e mensilità aggiuntive, ivi comprese le interessenze.
Per il personale di stato maggiore navigante:
a) paga e complemento paga ed aumenti periodici per anzianità, indennità di grado, indennità di contingenza, panatica convenzionale, eventuali assegni ad personam purchè derivanti da accordi nazionali o aziendali;
b) tredicesima mensilità e mensilità aggiuntive, ivi comprese le interessenze.
Gli altri elementi della retribuzione non compresi nelle lettere a) e b) del secondo e terzo comma del presente articolo, assoggettati a contribuzione, secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria, sono computati nella retribuzione pensionabile nella misura del 40 per cento dell'importo complessivo effettivamente percepito dall'iscritto negli ultimi 36 mesi di servizio, sino alla concorrenza del limite retributivo massimo previsto dalle vigenti norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
Storico versioni
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