Art. 4

LEGGE 27 luglio 1967, n. 652

In vigore dal 24 ago 1967
I sostituti che siano stati cancellati dagli elenchi provinciali di cui all'articolo 64 della legge 2 marzo 1963, n. 307, per avere superato il 280 anno di età, sono reiscritti e collocati negli elenchi stessi dopo l'ultimo iscritto alla data di entrata in vigore della presente legge e i loro periodi di iscrizione e di servizio successivi alla reiscrizione si assommano a quelli precedenti. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 luglio 1967 SARAGAT MORO - SPAGNOLLI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1967-07-27;652#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo