Art. 4
LEGGE 27 luglio 1967, n. 652
In vigore dal 24 ago 1967
I sostituti che siano stati cancellati dagli elenchi provinciali di cui all'articolo 64 della legge 2 marzo 1963, n. 307, per avere superato il 280 anno di età, sono reiscritti e collocati negli elenchi stessi dopo l'ultimo iscritto alla data di entrata in vigore della presente legge e i loro periodi di iscrizione e di servizio successivi alla reiscrizione si assommano a quelli precedenti.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 27 luglio 1967
SARAGAT
MORO - SPAGNOLLI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
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