Art. 2
LEGGE 27 luglio 1967, n. 652
In vigore dal 24 ago 1967
All'articolo 64 della legge 2 marzo 1963, n. 307 - dopo il secondo comma - è aggiunto il seguente comma:
"L'iscrizione negli elenchi è mantenuta fino al compimento del 65° anno di età".
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